La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti
indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi
dell’articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato annesso
alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da
apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione
all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, viene disposto in ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da
diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa,
possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all’attività di volo
da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, in
relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.
Art. 3
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per quanto attiene allo
svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo
comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le
modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle funzioni di cui al comma
precedente sono soggette all’approvazione del Ministero dei trasporti.
Art.4
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento di cui
all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e dell’attività
preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a
lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000
a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da
lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio periferico del Ministero dei
trasporti di cui all’articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione
aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Datata Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
NOTE
Nota all’art. 1, primo comma:
— Il testo dell’art. 743 del codice della navigazione è il seguente:
«Art. 743. Nozione di aeromobile. — Per aeromobile si intende ogni
macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo
ad un altro.Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono
stabilite dal regolamento».
Nota all’art. 4, ultimo comma:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema
penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare
la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre
la sezione lì (articoli 13-31) disciplina l’applicazione delle stesse sanzioni.
L’art. l7 di detta legge si riferisce all’ufficio al quale deve essere presentato
il rapporto sulla violazione amministrativa.