IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327;
VISTA la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente listituzione
dellIspettorato generale dellaviazione civile;
VISTA la legge 31 ottobre
1967, n. 1085 con la quale IIspettorato generale dellaviazione civile ha
assunto la denominazione di Direzione generale dellaviazione civile;
VISTO
lart. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985. n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo;
CONSIDERATA la necessità di
modificare ed integrare l'allegato annesso alla citata legge 25 marzo n. 106, in
considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza
della navigazione e del volo da diporto sportivo;
considerata altresì la
necessità di prevedere, ai fini dello svolgimento della prescritta attività
preparatoria, l'utilizzazione di apparecchi a struttura biposto;
decreta
Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, è sostituito dalla seguente:
1.Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg 70.
2.Struttura biposto, priva di motore, destinata esclusivamente all'attività preparatoria, di peso proprio non superiore a Kg 70.
3.Struttura monoposto, prevista di motore, avente le seguenti
caratteristiche:
a) peso proprio non superiore a Kg 115, senza carburante e
senza eventuali cinture e/o bretelle di sicurezza, paracadute, impianto di
estinzione incendio e strumentazione di bordo. Senza carburante e con tali
equipaggiamenti installati, il peso proprio non deve superare Kg 130. In ogni
caso sono esclusi dal calcolo del peso proprio gli impianti sci e galleggianti;
b) velocità massima in volo orizzontale, a piena potenza, non superiore a
102 Km/h (55 nodi);
c) velocità di stallo, senza potenza non superiore a 45
Km/h (24 nodi);
d) capacità del serbatoio carburante non superiore a 20
litri.
4.Struttura biposto, provvista di motore, destinata esclusivamente
all'attività preparatoria,avente le seguenti caratteristiche:
a) peso
proprio senza carburante non superiore a Kg 150
b) velocità massima in volo
orizzontale, a piena potenza, non superiore a 102 Km/h (55 nodi);
c)
velocità di stallo, senza potenza non superiore a 50 Km/h (27 nodi);
d)
capacità del serbatoio carburante non superiore a 20 litri.
Roma, addì 27 settembre 1985
Il Ministro Signorile