Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
1. Struttura
1.1. Un campo di volo si ritiene idoneo per attività preparatoria al volo da
diporto o sportivo quando corrisponde ai seguenti requisiti:
a) lunghezza
minima della pista mt. 400 con una tolleranza del 10%;
b) larghezza minima
della pista mt. 20 con una tolleranza del 10%;
c) almeno una entrata libera
da ostacoli significativi. Detto campo deve garantire in entrambe le direzioni
di decollo e di atterraggio lesecuzione in sicurezza di tali manovre;
d)
dal bordo pista dovranno essere presenti, sia a destra che a sinistra, fasce
laterali di larghezza di almeno IO mt. prive di ostacoli al suolo;
e)
assenza di linee elettriche di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt. dalle
testate e 300 mt. lateralmente (tollerate su un solo lato, ma ad una distanza
non inferiore a 50 mt. dal bordo pista);
f) segnaletica al suolo (manica a
vento, cinesini);
g) disponibilità di ricovero apparecchi o di adeguata
copertura;
h) possibilità di assistenza tecnica;
i) disponibilità di
primo soccorso (adatta allo scopo cassetta di tipo nautico per navigazione oltre
le 6 miglia).
l) presenza di un numero adeguato di estintori certificati
collocati in maniera visibile e in luogo con facile accesso posto a ridosso
della linea di volo;
m) disponibilità di un telefono nelle vicinanze del
campo;
n) disponibilità di un settore coperto per briefing non
necessariamente sul campo di volo;
o) atto notorio del Legale Rappresentante
dellEnte richiedente in cui si dichiara che il campo di volo è conforme alle
caratteristiche innanzi descritte.
Per condizioni particolari meteo,
manutenzioni della pista ecc., sarà possibile operare temporaneamente da
qualsiasi altro campo di analoghe caratteristiche e requisiti, dandone
tempestiva comunicazione allAeCI.
1.2. Aula adibita allo svolgimento del
programma teorico con i seguenti ausili didattici:
- schema del circuito di
traffico con indicazione dei punti di riferimento e dei parametri;
- carta
delle zone di lavoro;
- carta aeronautica ove siano riportati gli spazi
aerei vietati, pericolosi, riservati, controllati, eccetera;
- lavagna;
- carte geografiche;
- libri di testo per le materie di insegnamento;
- manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni singolo tipo
di apparecchio impiegato nella scuola;
- tabellone esplicativo della
segnaletica e significato uso bandiere;
- regolamento della scuola.
1.3.
Le seguenti ulteriori attrezzature di terra:
- materiali ed attrezzature per
assicurare lefficienza, la manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
- materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;
- coppie
di bandiere per segnalazione;
- binocolo e caschi protettivi.
1.4.
Attrezzature di volo:
- Uno o più apparecchi biposto sui quali sia possibile
effettuare anche attività di volo da solista; in caso contrario è necessaria la
disponibilità di uno o più apparecchi monoposto. Almeno un apparecchio biposto
devessere equipaggiato con la seguente strumentazione: altimetro, anemometro
bussola, temperatura, cilindri e/o temperatura gas di scarico, contagiri motore.
2. Personale
Il personale delle scuole per lo svolgimento dellattività di istruzione di
volo da diporto o sportivo deve essere così suddiviso:
- direttore
-
istruttore
- addetto alla sicurezza del volo
- addetto/i alla assistenza
di primo soccorso e antincendio.
2.1. Il direttore dovrà essere in possesso
dellattestato di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore
rilasciato dallAeCI in corso di validità e avrà nellambito della scuola, oltre
alla responsabilità del rispetto delle norme e disposizioni emesse dalla
competente autorità, i seguenti compiti:
a) curare lorganizzazione e la
disciplina generale della scuola;
b) elaborare il piano didattico della
scuola e controllarne lo svolgimento;
c) controllare, preferibilmente
attraverso i registri di presenza e schede di profitto, landamento addestrativo
e la frequenza degli allievi;
d) controllare lattività degli istruttori
curandone, in particolare, il rispetto dello standard;
e) autorizzare
direttamente o tramite suo delegato linizio dellattività giornaliera dopo aver
verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza;
f)
segnalare allAeCl su apposito modulo (All. A) eventuali incidenti occorsi
durante lattività addestrativa.
La funzione di direttore e di istruttore
può essere svolta dalla medesima persona.
Nel caso che la scuola disponga
sia del direttore che dellistruttore, lincarico di addetto alla sicurezza del
volo può essere assunto da uno dei due.
È preferibile, in ogni caso, che
lincarico delladdetto alla Sicurezza Volo sia distinto dai precedenti
(direttore e istruttore).
2.2. Gli istruttori dovranno essere in possesso
del relativo attestato, in corso di validità. Compito dellistruttore è
linsegnamento delle materie teoriche e pratiche, nellambito del piano
didattico della scuola.
2.3. Laddetto alla sicurezza del volo, scelto dal
Direttore, dovrà collaborare affinché il livello di sicurezza durante lattività
istruzionale sia il più alto possibile e dovrà verificare che durante i voli di
addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla sicurezza a terra
(movimento apparecchi, automobili, allievi piloti, visitatori, mezzi di
soccorso, eccetera).
2.4. Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e
antincendio dovranno essere in grado di fornire la necessaria assistenza
utilizzando le attrezzature di cui allart. 1 p i) ed 1).
3. Programma didattico
Predisposto dallAeCl e approvato dal Ministero dei Trasporti, ai sensi
dellart. 16 del DPR 404/88.
4. Regolamento operativo della scuola
Il «Regolamento della Scuola», sulla base dei requisiti indicati ai punti
precedentii, deve esplicitare in forma semplice: organizzazione, compiti, modi
di funzionamento per conseguire gli scopi, i relativi capitoli potranno trattare
nellordine i seguenti argomenti:
a) organizzazione;
b) compiti del
personale: direttore, istruttore, addetto alla sicurezza volo ecc.;
c)
infrastrutture, mezzi e loro impiego;
d) modalità di svolgimento
dellattività addestrativa (teorica e pratica);
e) norme di disciplina e
sicurezza del volo;
f) pronto soccorso e antincendi;
g) pianta del campo
di volo con schema circuito e carte delle zone di lavoro.
5. Domanda di certificazione
Per ottenere dallAeCI lautorizzazione a operare, la scuola deve presentare
una domanda in carta legale corredata della documentazione relativa ai punti
precedentemente indicati.
Nel caso di scuole organizzate da un aero club
federato, la domanda deve essere firmata dal Presidente dellaero club stesso,
ovvero se si tratta di Ente aggregato, dal legale rappresentante
dellassociazione.
La domanda, che verrà valutata dallAero Club dItalia,
dovrà comprendere:
a) il «Regolamento» della scuola;
b) la scheda scuola
(modello OP) compilata nelle sue parti (all. B);
c) schema del circuito di
traffico;
d) carta delle zone di lavoro e delle zone vietate;
e) elenco
dei libri di testo o delle dispense e dei relativi autori.
Lautorizzazione
ad operare ha una durata triennale e potrà essere revocata o sospesa in
qualsiasi momento con provvedimento motivato.
Per ottenere il rinnovo della
certificazione gli aero club federati o enti aggregati interessati dovranno,
almeno 3 mesi prima della scadenza della suddetta certificazione, produrre
allAeCl i documenti di cui ai precedenti punti del presente regolamento.
Ogni scuola è obbligata a segnalare allAero Club dItalia eventuali
incidenti o inconvenienti gravi.
Le varianti relative alla documentazione
allegata alla domanda dovranno essere tempestivamcnte comunicate allAero club
dItalia per la necessaria approvazione.